giovedì 26 marzo 2020

DIARIO DEL CERCHIO : Art. 13 della Costituzione italiana




“La tecnologia può essere molto efficace. Ora disponiamo della tecnologia per monitorare la popolazione e scoprire, ad esempio, lo scoppio di una nuova malattia sul nascere, contenerla, seguire tutte le persone infette e sapere esattamente dove sono e cosa fanno. Ma questo tipo di sistema di sorveglianza può quindi essere utilizzato per monitorare molte altre cose, cosa pensano le persone, cosa provano... E se non stiamo attenti, questa epidemia può giustificare lo sviluppo accelerato dei regimi totalitari. [...] Se le persone non credono alle informazioni che ricevono e non seguono le regole per fiducia, possono essere costrette a farlo da un regime onnipresente di sorveglianza.” Yuval Noah Harari, storico. Intervista alla BBC del 16/03/20..

Scrive  Luca Rossini su Gariwo Network La foresta dei giusti: “ Anni di complottismi e fake news hanno minato il rapporto tra cittadini e istituzioni, eretto muri tra  le categorie sociali, diffuso la sfiducia tra i singoli che si sono separati in nicchie autoreferenziali. Le comunicazioni telematiche erano intrise d’odio, di sospetto e di paranoia. Questo processo ha accentuato la separazione degli individui e li ha resi ancora più fragili, perché li ha resi soli. Soli con i loro pregiudizi e le loro identità digitali monadiche.” 
Come si può allora non  pensare , e il sospetto nasce legittimamente , che  in una situazione così debilitata socialmente non si possa intervenire  da parte di poteri forti per instaurare  se non regimi totalitari  veri e propri ,quantomeno condizioni di sospensione di alcune libertà.

Gustavo Zagrebelsky  in una intervista del 22 marzo 2020 Liana Milella  su Libertàgiustizia  ci aiuta a sgomberare  il campo da alcune preoccupazioni . «In questo momento mi pare che si debba fare attenzione alle parole, perché le parole a loro volta possono diffondere pesti psicologiche. Peste evoca scenari storici, come la peste bubbonica, la peste nera, la peste polmonare del passato, che venivano rappresentate pittoricamente nelle tante danze macabre, in cui i viventi danzavano abbracciati agli scheletri. Mi pare che oggi non siamo in queste condizioni. Innanzitutto perché siamo di fronte a una pandemia viralpolmonare che a me non fa pensare alla peste, e poi perché di fronte a quella che lei chiama peste il mondo scientifico e ospedaliero è mobilitato e ha strumenti nelle sue mani».

E rispetto alle paventate sospensioni delle libertà garantite dall’articolo 13 della Costituzione richiama l’attenzione proprio sui principi  che quell’articolo afferma : «Cerchiamo, come giuristi, di non fare gli azzeccagarbugli. Intanto la Costituzione prevede che la libertà di circolazione e la libertà di riunione possano essere ristrette per motivi di salute, sicurezza, incolumità pubblica. In ogni caso, la Costituzione consente l’ adozione di decreti di urgenza in casi “straordinari di necessità”. Non siamo forse in uno di questi? Il governo nazionale si deve assumere le sue responsabilità, sia pure di concerto con le autorità regionali».
Afferma  l’art 13 della Costituzione : “ La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Conclude Gustavo Zagrebelsky   «Nelle situazioni di emergenza lo scopo giustifica i mezzi. Ma certamente non tutti. Solo quelli che abbiano ragionevolmente quella finalità. In particolare non sarebbero ammissibili i mezzi contrari alla dignità degli esseri umani e quelli discriminatori»( …) .«Per esempio quelli che violassero il principio di uguaglianza, che non consente di distinguere gli anziani dai giovani. Parlo non per conflitto di interessi…ma per ragioni costituzionali. Non risulta che il principio di uguaglianza consenta una simile barbara e spietata discriminazione».(…) Comunque  «È nell’etica medica che si debba, finché possibile, salvare entrambi. In quella tragica situazione il medico deve chiedersi, rispetto ai due pazienti, per quale la terapia è presumibilmente più efficace. Non esistono due situazioni perfettamente uguali. E l’età è semplicemente una componente. Poi i nostri discorsi astratti, alla fine, valgono poco e spetta agli operatori sanitari e alla loro coscienza professionale la scelta, quando è inevitabile».

Eremo Rocca S. Stefano  giovedì 26 marzo 2020


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