Quanto si dice amministrazione e stato borbonico
Lo Stato borbonico eccelleva sotto gli aspetti sociale, culturale, industriale, economico, amministrativo ed aveva delle leggi all’avanguardia in numerosi settori; in particolare, il sistema giudiziario meridionale è stato riconosciuto da molti studiosi come il più avanzato dell’Italia pre-unitaria, in linea con la grandissima scuola meridionale di diritto. Sin dal 1774, era stato introdotto nell’impianto processuale napoletano l’istituto della Motivazione delle Sentenze, in linea con le teorie illuministe del giurista napoletano Gaetano Filangieri (1753-1788); e quando la tortura giudiziaria vigeva ancora con tutta la sua ferocia nel cosiddetto “liberale” Piemonte, le leggi borboniche già da un pezzo l’avevano vietata. Era stabilito, che la corrispondenza privata non potesse venire in alcun modo manomessa e che non fosse lecito imprigionare un povero debitore senza un giudizio di merito che ne avesse accertato la frode. È sufficiente consultare, presso l’Archivio di Stato di Napoli (fondo Archivio Borbone), la «Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie», per comprendere la modernità e l’elevato livello di civiltà giuridica che caratterizzavano l’Ordinamento duosiciliano. (1)
In campo economico-sociale, nel 1789 (qualche mese prima della Rivoluzione
francese), il re Ferdinando IV di Borbone (1751-1825) emanò il Codice-statuto
delle Seterie di San Leucio, presso Caserta, per regolamentarvi la vita ed il
lavoro degli operai e dei loro nuclei familiari. La colonia di San Leucio fu un
progetto ideato e voluto dallo stesso re. L’opificio, conosciuto poi in tutta
Europa per l’elevato livello tecnologico ed i cui pregiati manufatti venivano
largamente esportati, divenne il fiore all’occhiello dell’industria del Sud. Si
trattò di un vero e proprio miracolo (non solo sotto il profilo economico, ma
anche sotto l’aspetto sociale), che stupì i contemporanei, realizzato sulla
base delle teorie socio-economiche del già menzionato illuminista napoletano
Gaetano Filangieri.Il Codice Leuciano, ben presto tradotto in greco, francese e tedesco, anticipò di quasi un secolo le prime leggi sul lavoro varate in Inghilterra (previdenza, assistenza sanitaria, case ai lavoratori, asili nido, istruzione elementare obbligatoria e gratuita per i fanciulli). Esso perseguiva, obiettivi di convivenza moderni e mirava a realizzare una sorta di socialismo sociale sancendo per i componenti della colonia, la perfetta uguaglianza, con l’unica possibilità di differenziazione basata sul merito. Le giovani coppie avevano diritto di prelazione per sistemarsi. Fu così costruito un vero e proprio stabilimento di moderna concezione, che richiamò gente da fuori e famiglie intere in cerca di lavoro e reddito garantito. Lo statuto prevedeva un criterio retributivo, parsimonioso in anticipo sui tempi, una specie di piano contro il pauperismo del Sud; perché l’iniziativa «dev’essere» – sono parole del re Ferdinando – «utile alle famiglie, alleviandole da’ pesi, che ora soffrono, e portandole ad uno stato tale da potersi mantener con agio, e senza pianger miseria, come finora è accaduto in molte delle più numerose e oziose». Tessuti finissimi, stoffe damascate, lampassi preziosi uscirono per decenni dalle fabbriche leuciane e ben due terzi della produzione totale erano destinati all’esportazione verso gli Stati Uniti d’America. Se mai nella vostra vita aveste la possibilità di toccare la bandiera americana situata nella Sala Ovale della Casa Bianca o quella inglese di Buckingam Palace, sappiate che state toccando le pregiate sete provenienti da San Leucio. E non solo. Dalle seterie san leuciane provengono anche tessuti che si possono ritrovare in Vaticano e al Quirinale, per citare altri esempi dell’arte della piccola comunità. Dal 1997, San Leucio è Patrimonio dell’Umanità.
Con la Convenzione del 14 febbraio 1838, stipulata con la Francia e con
l’Inghilterra, il Regno delle Due Sicilie si obbligò a combattere con le armi e
con danaro pubblico, la tratta degli schiavi. Ferdinando II (1810-1859) volle
in questo modo contrastare quello che lui definiva un «traffico abbominevole»
e, nell’autunno del 1839, il re Borbone promulgò la «Legge per prevenire e
reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di Tratta de’
negri». Questa normativa, costituita da 15 articoli, prevedeva pene diverse a
seconda che il bastimento, utilizzato per la tratta, fosse bloccato prima della
partenza o venisse catturato dopo, in mare, senza che però il traffico fosse
stato portato a termine. Potevano beneficiare di sconti di pena i membri
dell’equipaggio che avessero avvisato per tempo la pubblica sicurezza; tali
benefici, però, non potevano mai essere applicati in favore dell’armatore, del
capitano, degli ufficiali, del proprietario della nave, dell’assicuratore e del
prestatore di capitali. Incorreva nelle sanzioni anche chi fabbricava, vendeva
o acquistava i ferri da utilizzarsi nella tratta. La pena era più grave, poi,
se qualche schiavo negro fosse stato fatto oggetto di maltrattamenti o di
omicidio. La Gran Corte criminale, competente per il giudizio in merito, aveva
anche il compito di provvedere alla liberazione degli schiavi di colore, ai
quali veniva consegnata gratuitamente «copia legale della decisione di
libertà». Ricordando che questa era l’epoca in cui il commercio negriero era
molto fiorente, soprattutto negli Stati Uniti d’America, ove lo rimase fino
alla conclusione della Guerra di Secessione (1865). Una legge pionieristica,
promulgata il 17 dicembre 1817 dal re Ferdinando I di Borbone, alla quale seguì
il decreto n. 10406 del 19 ottobre 1846 del re Ferdinando II, regolamentava la
concessione della cittadinanza agli stranieri. Essa, composta da soli tre
articoli, fu la prima normativa della storia sull’immigrazione. Il suo
principio informatore era quello secondo cui, per poter acquisire la
cittadinanza nel Regno, uno straniero doveva risultare concretamente utile alla
collettività ed, in nessun caso, poteva costituire un problema sociale od un
peso economico per lo Stato. In particolare, all’articolo 1, così recitava:
«Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro regno
delle Due Sicilie: 1. gli stranieri che hanno renduto, o renderanno importanti
servizi allo Stato; 2. quelli che porteranno dentro lo Stato de’ talenti
distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili; 3. quelli che avranno
acquistato nel regno beni stabili su’ quali graviti un peso fondiario almeno di
ducati cento all’anno; al requisito indicato ne’ suddetti numeri 1, 2, 3 debbe
accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno
consecutivo; 4. quelli che abbiano avuto la residenza nel regno per dieci anni
consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano
avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale».
Questa legge costituisce anche la prova inconfutabile che, prima dell’unità
d’Italia, non solo i meridionali non conoscevano il triste fenomeno dell’emigrazione,
ma che numerosi erano i casi di emigranti, dall’Italia settentrionale e dal
resto del mondo, che venivano a stabilirsi al Sud. Infatti, il Regno delle Due
Sicilie era meta ambita da svizzeri, piemontesi, genovesi, russi, austriaci,
spagnoli, arabi, slavi e, soprattutto, francesi ed inglesi. Tali flussi
migratori verso il nostro Sud forniscono, un dato inequivocabile: lo Stato
meridionale era ricco e felice, vi era pace sociale e lavoro. La differenza di
cultura, di religione e di lingua non erano motivi di discriminazione né, tanto
meno, di emarginazione. Possiamo, quindi, affermare che la legislazione del
Regno delle Due Sicilie, in materia di concessione della cittadinanza agli
stranieri ed ai loro figli, era avanti, rispetto a quella attualmente in vigore
nello Stato Italiano (ad iniziare dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 91), di
ben centosettantacinque anni!
Un decreto emanato il 3 maggio 1832 dal re Ferdinando II di Borbone, analizzava
e regolamentava la situazione dell’igiene pubblica e della raccolta dei rifiuti
dell’intero Regno delle Due Sicilie. Un’ordinanza della prefettura di polizia
disciplinava, nei dettagli, lo spazzamento e l’innaffiamento delle strade,
compresa una sorta di raccolta differenziata ante litteram per il vetro. In
particolare, a Napoli, il prefetto dell’epoca, Gennaro Piscopo, ordinò ai
napoletani: «Tutt’i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di giardini,
di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l’obbligo di far ispazzare la
estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione,
bottega, cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro,
o dal posto rispettivo. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna
mattina prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammonticchiarsi le
immondizie al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt’i frantumi
di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte».
Nel dettagliato documento del prefetto di Napoli, composto da 12 articoli,
venivano indicate le modalità della raccolta e chi ne era responsabile; si
vietava di gettare dai balconi materiali di qualsiasi natura, comprese le acque
utilizzate per i bagni, e di lavare o di stendere i panni lungo le strade
abitate; venivano, infine, stabilite le pene per le contravvenzioni, non
esclusa la detenzione. Questa legge borbonica aveva già risolto il problema
della spazzatura quasi duecento anni or sono, annoverando Napoli tra le città
più pulite d’Europa.In campo giudiziario, i re Borbone legiferarono e si adoperarono per la più corretta amministrazione della Giustizia, garantendo in primis l’assoluta «indipendenza della magistratura» dagli altri poteri dello Stato. L’articolo 194 della legge del 29 maggio 1817, infatti, così recitava: «L’Ordine Giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun’altra autorità potrà frapporre ostacolo o ritardo all’esercizio delle funzioni giudiziarie o alla esecuzione dei giudicati». Ferdinando II, ben sapendo «che nella pubblicità dei giudizi è riposta la più solenne guarentigia della loro rettitudine, e che codesta pubblicità è la scuola migliore che aver possa un popolo… ordinò e richiamò in osservanza la discussione pubblica di tutte le cause, mirando anche al motivo della gloria del foro, affinché non scemasse il pregio dell’eloquenza degli avvocati con lasciar trasandata la perorazione delle cause». Ai sensi dell’articolo 196 della stessa legge del 1817 menzionata, nessuno poteva essere privato di una proprietà o di alcuno dei diritti accordatigli dalle leggi dello Stato, se non per effetto di una sentenza o di una decisione passata in giudicato. Come non si può non citare il primo Codice Marittimo del mondo (1781), la cui stesura fu curata da Michele Iorio; e il primo Codice Militare d’Italia, promulgato nel 1820.
Infine, gli usi civici e l’istituto dell’enfiteusi, in virtù dei quali la terra
veniva concessa in uso a chi la lavorava, per il sostentamento della propria
famiglia, dietro pagamento della cosiddetta decima; in sostanza, i contadini
erano detentori ed usufruttuari dei terreni demaniali, che restavano però
sempre di proprietà pubblica. A quest’ultimo riguardo, non si può prescindere
dal ricordare la Prammatica del 20 settembre 1836, di Ferdinando II, sul demanio
e sugli usi civici, dal cui testo emerge chiaramente una caratteristica
peculiare del Diritto napoletano: la salvaguardia dei diritti dei più deboli
dalle prepotenze e dai soprusi dei più forti.Quindi, si può ben affermare che la struttura statale e le leggi su cui si reggeva il regno borbonico, sono un lascito prezioso che probabilmente molti paesi vorrebbero ereditare e forse chi non può farsene carico deve screditarne la sostanza, attribuendo all’aggettivo borbonico un significato negativo. Le leggi borboniche, semplici ed efficaci, affondavano le radici nella culla del vero diritto e nella legge perfetta del Vangelo. Anche se laico, quel Regno aveva alla base gli elementi portanti di uno stato di amore fatto di tolleranza, mutuo soccorso ed equità sociale, propri del cattolicesimo. E questa fu una delle ragioni che decretarono la condanna morte del Regno delle Due Sicilie, in un mondo in cui le potenze capitalistiche ed ateo-massoniche dell’epoca stavano per sferrare la più vile e violenta delle aggressioni agli antichi Stati cattolici d’Europa. La nostra consapevolezza deve mutarsi in orgoglio di essere i discendenti e gli eredi di un popolo civile, laborioso, prospero e pacifico (mai aggressore, ma sempre aggredito!). (2)
Si riporta di seguito il Proclama di Sua Maestà il Re Francesco II, dato a
Napoli il 6 settembre 1860, come pubblicato sotto il numero 149 dalla
Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie (con
l'avvertenza ivi riportata che, non essendo all'epoca presente l'originale
nella Segreteria di Stato, esso fu ripreso dal "Giornale costituzionale
del Regno"), ultimo proclama ufficiale duosiciliano, cui farà seguito
soltanto, nella stessa data, l'Atto di protesta del medesimo sovrano.Fra i doveri prescritti a' Re, quelli de' giorni di sventura sono i più grandiosi e solenni, ed io intendo di compierli con rassegnazione scevra di debolezza, con animo sereno e fiducioso, quale si addice al discendente di tanti Monarchi. A tale uopo rivolgo ancora una volta la mia voce al popolo di questa metropoli, da cui debbo ora allontanarmi con dolore. Una guerra ingiusta e contro la ragione delle genti ha invaso i miei Stati, non ostante che io fossi in pace con tutte le Potenze Europee. I mutati Ordini governativi, la mia adesione a' grandi principii nazionali ed italiani, non valsero ad allontarla; che anzi la necessità di difendere la integrità dello Stato trascinò seco avvenimenti che ho sempre deplorati. Onde io protesto solennemente contro queste inqualificabili ostilità, sulle quali pronunzierà il suo severo giudizio l'età presente e la futura. Il Corpo diplomatico residente presso la mia Persona seppe fin dal principio di questa inaudita invasione da quali sentimenti era compreso l'animo mio per tutti i miei popoli, e per questa illustre città, cioè garentirla dalle rovine e dalla guerra, salvare i suoi abitanti e le loro proprietà, i sacri templi, i monumenti, gli stabilimenti pubblici, le collezioni di arte, e tutto quello che forma il patrimonio della sua civiltà e della sua grandezza, e che appartenendo alle generazioni future è superiore alle passioni di un tempo. Questa parola, è giunta ormai l'ora di compierla. La guerra si avvicina alle mura della città, e con dolore ineffabile io mi allontano con una parte dello Esercito, trasportandomi là dove la difesa de' miei dritti mi chiama. L'altra parte di esso resta per contribuire, in concorso con l'onorevole Guardia Nazionale, alla inviolabilità ed incolumità della capitale, che come un palladio sacro raccomando allo zelo del Ministero. E chieggo all'onore ed al civismo del Sindaco di Napoli e del Comandante della stessa Guardia cittadina risparmiare a questa Patria carissima gli orrori de' disordini interni ed i disastri della guerra vicina; a quale uopo concedo a questi ultimi tutte le necessarie e più estese facoltà. Discendente da una Dinastia che per 126 anni regnò in queste contrade continentali, dopo averle salvate dagli orrori di un lungo Governo viceregnale, i miei affetti sono qua. Io sono Napoletano, né potrei senza grave rammarico dirigere parole di addio a' miei amatissimi popoli, a' miei compatriotti. Qualunque sarà il mio destino, prospero od avverso, serberò sempre per essi forti ed amorevoli rimembranze. Raccomando loro la concordia, la pace, la santità de' doveri cittadini. Che uno smodato zelo per la mia Corona non diventi face [fiamma, n.d.R.] di turbolenze. Sia che per le sorti della presente guerra io ritorni in breve fra voi, o in ogni altro tempo in cui piacerà alla giustizia di Dio restituirmi al Trono de' miei Maggiori, fatto più splendido dalle libere istituzioni di cui l'ho irrevocabilmente circondato, quello che imploro da ora è di rivedere i miei popoli concordi, forti e felici.
(1 ) https://www.altaterradilavoro.com/burocrazia-borbonica/
(2 ) fonte “Un Popolo distrutto” unpopolodistrutto.com
Eremo Rocca S. Stefano giovedì 30
aprile 2020













