giovedì 2 aprile 2020

SILLABARI : Civismo (II)




 Il Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà”annuncia che intende istituire un gruppo di lavoro di giuristi, antropologi ed esperti di sanità, volto a studiare la proposizione di un Referendum per l’abrogazione della normativa che con la riforma del 1992 (L. 23/10/1992 n 421) ha reso la nostra sanità pubblica esposta al virus neoliberale, producendone l’indebolimento
strutturale a favore dei privati, causa principale del disastro sociale in corso.
Nel 1992 il governo presieduto dall’onorevole Giuliano Amato, con la legge 421 comunemente conosciuta come “Legge delega”, attuò imponenti cambiamenti in vari campi della Pubblica Amministrazione. Il primo ad essere interessato fu il settore della Sanità che aveva peraltro già conosciuto, nel breve arco di un decennio, numerose leggine di parziale modifica della legge 833.

Con la Legge 421, secondo le intenzioni del legislatore, la Sanità doveva essere riorganizzata in modo da rispondere al fine fondamentale della tutela della salute attraverso un approccio di carattere esclusivamente imprenditoriale confidando che ciò avrebbe ottenuto anche un miglioramento del conto economico, perennemente in disavanzo.  
Finalmente applicate le regole di “mercato e della libera concorrenza” dissero alcuni, finalmente realizzati concretamente i principi di “efficienza del servizio e del contenimento della spesa” dissero altri: su questi due equivoci iniziali, che accontentarono apparentemente un po’ tutti, la legge   fu approvata in Parlamento.   
Conseguentemente il Governo approvò ed emanò il decreto 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia di sanità, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

I principali capisaldi furono: la riduzione del numero delle Ulss facendo di norma coincidere il territorio di competenza con quello provinciale e lo scorporo degli ospedali dalle stesse, la definizione delle Ulss e Ospedali come Aziende infraregionali dotate di personalità giuridica con a capo il Direttore Generale come organo monocratico, l’introduzione di norme volte al superamento del regime delle convenzioni e d’acquisizione delle prestazioni al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta, nuove modalità di rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e Università, privatizzazione del rapporto di lavoro, riorganizzazione dei Presidi Multizonali di Prevenzione e loro trasformazione in Dipartimenti di Prevenzione.

Tutta questa produzione legislativa, sia per inusuale velocità con la quale era stata concretata, sia per le diversità di vedute sul merito, sia per un mezzo imbroglio capitato in Conferenza Stato Regioni, non aveva avuto alcun parere da parte delle Regioni alle quali l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica assegna enormi e chiare competenze nella tutela della salute.

Dopo un approfondito lavoro ed un appassionato dibattito, le Regioni presentarono velocemente ricorso alla Corte Costituzionale contro molti articoli del decreto 502/92. La legge 421, infatti, dava la possibilità di modificare il decreto entro un anno dalla sua emanazione.

I motivi di una scelta così impegnativa (era stata la prima volta che le Regioni presentavano ricorso alla Corte Costituzionale in materia di sanità) furono di principio e di merito e s’incrociavano parzialmente con le obiezioni e le opposizioni che sia pure minoritarie si venivano manifestando sul complesso legislativo.
Di principio perché era convinzione delle Regioni che il Governo e di converso il Parlamento avevano abbondantemente superato i limiti del potere legislativo loro assegnato dalla Costituzione invadendo i campi di competenza delle Regioni che sono titolari della “programmazione e dell’organizzazione sanitaria nel loro territorio”.

 
Di merito perché lo Stato pur imponendo arbitrariamente alle Regioni le proprie decisioni legislative intendeva venire meno all’obbligo di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale in modo congruo rispetto ai compiti di tutela della salute che assegnava alle Regioni stesse.



Il nocciolo della questione comunque rimane essenzialmente politico. La legge 421 e conseguentemente il decreto 502/92 erano il risultato di una battaglia protrattasi per anni contro la legge 833, ambiguamente attaccata dai detrattori non tanto sull’impianto generale ma su un aspetto costituito dalla presenza di organismi politici all’interno della Sanità, sul quale particolarmente sensibile era allora e lo sarà in misura maggiore successivamente forse l’opinione pubblica riesaminando la condizione della sanità al momento  della pandemia  di corona virus dei primi mesi del 2020.

 Il Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà” Via Giuseppe Avezzana, 51 - 00195 ROMA / C.F. 97996090581 www.generazionifuture.org-- comitatorodota@gmail.com  


Eremo Rocca S. Stefano giovedì 5 aprile 2020


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